Indirizzo

Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n.36.

Delibera n. 272 del 20 giugno 2023

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

 VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO l’art. 222, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che l’Autorità Nazionale Anticorruzione formula, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri atti amministrativi generali, destinati a garantire la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, nonché a fornire supporto alle stesse, facilitando lo scambio di informazioni, assicurando l’omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche;

 VISTO l’art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il quale dispone che l’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi;

VISTO l’art. 222, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che è istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel casellario sono annotate, secondo le modalità individuate dall’Autorità, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 94. L’Autorità, nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle rilevanti per l’attribuzione della reputazione dell’impresa di cui all’articolo 109, o per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel casellario l’ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 94, comma 5 lettere e) e f); VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

VISTO l’articolo 23, comma 3, del codice, che stabilisce l’interoperabilità della BDNC con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PDND), con le basi di dati di interesse nazionale di cui all’articolo 60 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici;

VISTO l’articolo 23, comma 3, del codice, secondo cui i soggetti coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla PDND, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma nonché alla BDNCD, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (di seguito AgID) in materia di interoperabilità;

VISTO l’articolo 23, comma 4, del codice, secondo cui la BDNCP rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC;

VISTO l’articolo 24, comma 1, del codice secondo cui presso la BDNCP opera il fascicolo virtuale dell’operatore economico (F.V.O.E.) che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100, inseriti dall’operatore economico; VISTO l’articolo 24, comma 2, del codice secondo cui il F.V.O.E. è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice;

VISTO il medesimo articolo 24, comma 2, secondo cui i dati e i documenti contenuti nel F.V.O.E., nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’operatore partecipa;

VISTO l’articolo 24, comma 3, del codice, che impone alle amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 del codice di garantire alla BDNCP, attraverso la PDND e l’accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l’intero ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, prevedendo che la violazione del predetto obbligo è punita ai sensi dell’articolo 23, comma 8 del codice; VISTO l’articolo 225, comma 2, primo periodo, del codice, secondo cui dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81,83, 84 e 85. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;

VISTO l’articolo 225, comma 2, secondo periodo, del codice, in base al quale l’articolo 213, commi 8, 9 e 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per quanto concerne la trasmissione dei dati e documenti relativi;

VISTO il provvedimento adottato dall’ANAC con delibera n. 261 del 20 giugno 2023, ai sensi dell’articolo 23;

VISTO il provvedimento adottato dall’ANAC con delibera n. 262 del 20 giugno 2023, ai sensi dell’articolo 24; CONSIDERATA l’opportunità di adottare un regolamento che disciplini, in via transitoria, fino alla completa operatività dell’ecosistema digitale dei contratti pubblici, la trasmissione del flusso informativo, l’iscrizione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delle annotazioni, la partecipazione al procedimento in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni dei provvedimenti interdittivi adottati dall’Autorità, la durata della permanenza delle annotazioni nel Casellario e le modalità per la loro cancellazione, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi legislativi, anche emendativi, concernenti il d.lgs. 36/2023,

EMANA

 il seguente Regolamento,

PARTE I PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I Principi e disposizioni comuni

Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione; b) «Consiglio», il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità; c) «responsabile del procedimento», il soggetto di cui all’art. 4; d) «Codice», il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; e) «codice antimafia», il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; f) «Casellario informatico», il Casellario informatico di cui all’art. 222, co. 10, del Codice; g) «regolamento di accesso agli atti», il «Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ANAC e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990» di cui alla delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018, modificato con decisione del Consiglio del 3 febbraio 2021; h) «dirigente», il dirigente dell’Ufficio competente dell’Autorità; i) «stazione appaltante», la stazione appaltante ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. a) dell’allegato I.1 del Codice; j) «ente concedente», il soggetto di cui all’art. 1 comma 1 lettera b) dell’allegato I.1 del codice; k) «S.O.A.», le Società Organismi di Attestazione di cui all’art. 100, co. 4 del Codice; l) «operatore economico», i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lett. l) dell’allegato I.1 del Codice; m) «operatore economico qualificato», l’operatore economico che ha ottenuto l’attestazione S.O.A.; n) «F.V.O.E.», il fascicolo virtuale dell’operatore economico istituito dall’Autorità ai sensi dell’articolo 24 del Codice; o) «C.E.L.», il Certificato di Esecuzione Lavori; p) «C.I.G.», il Codice Identificativo Gara; q) «P.E.C.», la posta elettronica certificata; r) «sito istituzionale», il sito internet dell’Autorità www.anticorruzione.it.

 Art. 2 (Oggetto) 1. Il presente regolamento disciplina la gestione del Casellario informatico ed in particolare: a) la trasmissione e aggiornamento delle notizie, delle informazioni e dei dati che le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, le S.O.A. e gli operatori economici sono tenuti a comunicare alla Autorità; b) il procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei provvedimenti di pertinenza dell’Autorità; c) le ulteriori disposizioni previste dall’articolo 222, comma 10 del Codice. 2. Il Casellario interopera con il F.V.O.E. secondo le modalità di cui ai provvedimenti previsti dagli articoli 23 e 24 del Codice.

Art. 3 (Diritto di accesso) 1. Fermo restando quanto previsto dalla l. 7 agosto 1990 n. 241 e dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 in materia di accesso, le informazioni acquisite dall’Autorità nello svolgimento del procedimento di annotazione sono sottratte all’accesso fino al momento in cui le risultanze procedimentali non saranno comunicate alle parti interessate. 2. L’accesso agli atti relativi ai procedimenti di cui al presente regolamento è disciplinato dal regolamento di accesso agli atti dell’Autorità e dal regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca del 31 maggio 2016.

Art. 4 (Responsabile del procedimento) 1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’ufficio competente che può individuare uno o più funzionari cui affidare la responsabilità dello svolgimento dell’istruttoria.

Art. 5 (Comunicazioni) 1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate tramite P.E.C. o tramite procedura accessibile dal sito dell’Autorità. 2. Le comunicazioni relative alle annotazioni avvengono esclusivamente tramite i modelli standard allegati. 3. I soggetti tenuti all’invio delle Comunicazioni garantiscono la correttezza, la veridicità e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni di pertinenza. Eventuali contestazioni da parte degli operatori economici sono avanzate nei confronti dei soggetti di cui al precedente periodo. I dati e le informazioni oggetto di contestazione restano disponibili nel Casellario fino alla eventuale rettifica da parte dei soggetti di cui sopra, intervenuta anche a seguito di provvedimenti di annullamento o sospensione cautelare dell’efficacia in sede giudiziale.

Art. 6 (Articolazione del Casellario informatico) 1. Il Casellario informatico è articolato in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità: a) Livello di libera consultazione (Casellario delle imprese\Ricerca attestazioni e Casellario delle imprese\Elenco SOA autorizzate); b) Livello di accesso riservato di sola consultazione (Casellario delle imprese\Consultazione Annotazioni Riservate); c) Livello di accesso riservato all’ANAC (Casellario delle imprese\Inserimento integrazione e oscuramento Annotazioni Riservate). 2. Tali livelli consentono l’accesso ai dati e alle informazioni inerenti gli operatori economici che partecipano alle gare per l’affidamento di lavori, di forniture e di servizi, non presenti in altre banche dati.

Art. 7 (Livello di libera consultazione) 1. Il “Livello di libera consultazione” è ad accesso pubblico e contiene i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A. alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime S.O.A. 2. La “Ricerca attestazioni” consente la ricerca degli operatori economici in possesso delle attestazioni di qualificazione, nelle quali sono indicate: a) la data di rilascio, le date di scadenza di validità triennale e quinquennale; b) la ragione sociale della S.O.A. che ha rilasciato l’attestazione; c) la ragione sociale, l’indirizzo, la partita IVA/C.F. dell’operatore economico; d) le categorie e gli importi della qualificazione conseguita; e) le generalità, compreso il codice fiscale, dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’impresa qualificata e dei direttori tecnici; f) gli avvalimenti utilizzati ai fini del conseguimento, da parte delle imprese ausiliate, dell’attestazione di qualificazione, nonché l’elenco dei requisiti di cui all’art. 26, comma 5, lettera b), Allegato II.12, messi a disposizione dall’impresa ausiliaria. 3. “L’Elenco SOA autorizzate” contiene l’elenco delle S.O.A., autorizzate all’esercizio di attestazione, nonché i provvedimenti sanzionatori comminati dall’Autorità alle stesse S.O.A., limitatamente a quelli incidenti sull’esercizio dell’attività di attestazione (sospensione e revoca), e gli estremi del provvedimento di autorizzazione, con l’indicazione: a) della sede legale e delle sedi operative; b) dei nominativi dei soci; c) dei nominativi del legale rappresentante e del direttore tecnico.

Art. 8 (Livello di accesso riservato di sola consultazione) 1. Il ‘‘Livello di accesso riservato di sola consultazione’’ è consentito alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e alle S.O.A. È, altresì, accessibile agli operatori economici destinatari del provvedimento di annotazione per la visione della propria posizione. 2. Il ‘‘Livello di accesso riservato di sola consultazione’’ rende accessibili in relazione agli operatori economici: a) le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati In giudizio; ii) provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; b) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dall’art. 13, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge n. 215 il 17 dicembre 2021; c) le ulteriori misure interdittive che impediscono la partecipazione alle gare e la stipula dei contratti o subcontratti; d) i provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria e interdittiva comminati dall’Autorità; e) i provvedimenti di natura sanzionatoria adottati dall’Autorità di cui è già trascorso il periodo interdittivo dalla partecipazione alle gare; f) le informazioni inerenti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, codice antimafia o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4, del medesimo codice antimafia; g) le informazioni inerenti le cessazioni di attività risultanti dal registro delle imprese, ove comunicate; h) le comunicazioni effettuate dal Procuratore della Repubblica competente all’Autorità, ai sensi dell’art. 98 comma 2 lett. f) del Codice, circa l’omessa denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’operatore economico vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale; i) le comunicazioni effettuate dal Prefetto al Presidente dell’Autorità ai sensi dell’art. 32, d.l. 24 giugno 2014 n. 90 circa l’adozione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio alle imprese, dando evidenza di un’eventuale e successiva applicazione all’operatore economico della misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis, codice antimafia; j) le comunicazioni effettuate dalle Autorità Giudiziarie competenti con gli atti indicati all’art. 98, co. 6 del codice, in merito ai reati correlati allo svolgimento dell’attività di impresa, comunque rientranti nell’elenco di cui all’art. 94, co. 1 del Codice, nei confronti dell’operatore economico o di persone fisiche che rivestono, all’interno degli operatori economici, ruoli rilevanti ai sensi dell’art. 94, co. 3 del Codice; k) le comunicazioni effettuate dalle Autorità Giudiziarie competenti relative a condanne non definitive e provvedimenti cautelari concernenti i reati di cui all’art. 98, co. 3, lett. h) del Codice, nei confronti dell’operatore economico o dei soggetti di cui all’art. 94, co. 3 del Codice; l) i provvedimenti di interdizione al conseguimento di nuova attestazione di qualificazione di cui all’art. 18, commi 4 e 23, dell’Allegato II, p.12, al Codice. 3. Il “Livello di accesso riservato di sola consultazione” per gli operatori economici qualificati contiene anche: a) tutte le cause non ricomprese nel comma 2 alle quali consegue la perdita dei requisiti di qualificazione riconosciuti ad un operatore economico qualificato e che, pertanto, diano luogo a ridimensionamento o decadenza dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici ad esso rilasciato; b) la perdita del requisito relativo al possesso del sistema di qualità aziendale riconosciuto dagli organismi di certificazione; c) la falsità delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione prevista dall’art. 100, comma 4; d) i certificati dei lavori utili per gli operatori economici al conseguimento dell’attestazione di qualificazione e – per gli operatori economici non qualificati – per la dimostrazione dei requisiti speciali direttamente in sede di affidamenti pubblici.

Art. 9 (Livello di accesso riservato all’ANAC) 1. Il Livello di accesso riservato all’ANAC raccoglie i dati utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo dell’Autorità anche inerente il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all’art. 100 del Codice, nonché all’implementazione del sistema di monitoraggio delle prestazioni definito “Reputazione dell’Impresa” di cui all’art. 109 del Codice. 2. Il Livello di accesso riservato all’ANAC relativo agli operatori economici qualificati contiene anche i seguenti dati trasmessi dalle SOA: a) la cifra di affari in lavori realizzata dagli operatori economici nei 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con le S.O.A. e utilizzata in parte o complessivamente per il rilascio dell’ultima attestazione conseguita; b) il costo del personale sostenuto dagli operatori economici nei 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con le S.O.A. e utilizzato in parte o complessivamente per il rilascio dell’ultima attestazione conseguita; c) il costo delle dotazioni di attrezzature tecniche sostenuto dagli operatori economici nei 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con le S.O.A. e utilizzato in parte o complessivamente per il rilascio dell’ultima attestazione conseguita; d) i certificati di esecuzione lavori rilasciati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente agli operatori economici; e) l’elenco dei direttori tecnici delle imprese attestate dalle S.O.A. ai fini del rispetto dell’unicità di incarico; f) tutte le informazioni cancellate del Livello di accesso riservato di sola consultazione a seguito dell’intervento di pronunce giurisdizionali o per il decorso del termine interdittivo.

Art. 10 (Trasparenza del Casellario informatico) 1. I soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, possono accedere al Livello di accesso riservato di sola consultazione, di cui all’art. 8, per la verifica della propria posizione, con procedura telematica gestita dall’Autorità.

PARTE II ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO

 TITOLO I Comunicazioni inviate da soggetti terzi

Art. 11 (Obbligo informativo) 1. Fino alla completa digitalizzazione delle procedure, le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero di fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all’Autorità, previa verifica degli elementi soggettivi e oggettivi per l’annotazione, tali informazioni nel termine di 60 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse, previa comunicazione al soggetto interessato.

Art. 12 (Comunicazione da parte del Procuratore della Repubblica) 1. Il Procuratore della Repubblica competente, nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 4, co. 1, l. 24 novembre 1981 n. 689, comunica all’Autorità che l’operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando. 2. Il Procuratore della Repubblica competente comunica, altresì, all’Autorità le generalità del soggetto che ha omesso la denuncia e i dati identificativi dell’operatore economico.

Art. 13 (Comunicazioni da parte del Prefetto) 1. Il Prefetto informa, ai sensi dell’art. 32, d.l. 24 giugno 2014 n. 90, il Presidente dell’Autorità dell’adozione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di un’impresa.

Art. 14 (Applicazione misura del controllo giudiziale delle aziende) 1. In caso di applicazione della misura del controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis, codice antimafia, all’ operatore economico, già destinatario delle misure previste dall’art. 91 e dall’art. 84 del medesimo codice, il dirigente integra l’annotazione nel Casellario informatico. L’integrazione è disposta a seguito della comunicazione del provvedimento da parte del Tribunale competente ovvero su istanza dell’operatore economico interessato.

Art. 15 (Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dalle S.O.A.) 1. Le S.O.A. devono inviare le informazioni individuate dall’Autorità con propria delibera, entro il termine di 10 giorni dalla conoscenza o dall’accertamento delle fattispecie ivi indicate o dal momento di assunzione del provvedimento di decadenza o ridimensionamento dell’attestazione, dandone comunicazione all’operatore economico. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’Autorità entro 30 giorni dalla mancata o ritardata segnalazione, avvia un procedimento sanzionatorio nei confronti della S.O.A. responsabile di tale omissione/ritardo dal verificarsi dell’evento secondo quanto previsto dal regolamento sanzionatorio. 3. Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della SOA, valutata la documentazione, può: a) inserire l’annotazione nel Casellario informatico, previo invio di una comunicazione, a mezzo P.E.C., alla S.O.A. e all’ operatore economico, nella quale è indicato il testo dell’annotazione e dando evidenza della data di pubblicazione; b) invitare la S.O.A. a riesaminare la decisione comunicata e a dare notizia dei conseguenti provvedimenti adottati. 4. Nei casi in cui la S.O.A. riesamina il provvedimento, l’Autorità archivia la comunicazione. In caso contrario l’Autorità iscrive nel Casellario informatico l’annotazione.

Art. 16 (Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dagli operatori economici) 1. Il legale rappresentante dell’operatore economico qualificato secondo il Sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all’art. 100 del Codice, deve inviare all’Autorità le informazioni individuate dalla stessa con propria delibera, entro il termine di 30 giorni dall’avverarsi di una delle fattispecie ivi elencate. 2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, l’Autorità entro 30 giorni dalla mancata o ritardata segnalazione, avvia un procedimento sanzionatorio, ex art. 222, co. 13 del Codice, nei confronti dell’operatore economico inadempiente secondo quanto previsto dal regolamento sanzionatorio. 3. Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’operatore economico, valutata la documentazione, può: a) inserire l’annotazione nel Casellario informatico, previo invio di una comunicazione, a mezzo P.E.C. ai seguenti destinatari: all’operatore economico segnalato; all’eventuale operatore economico avente responsabilità solidale con il segnalato; all’eventuale studio legale. Nella suddetta comunicazione è indicato il testo dell’annotazione e la data di pubblicazione; qualora l’informazione assuma rilievo per affidamenti in corso, la nota è inviata per conoscenza ai Responsabili Unici di Progetto delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti; b) archiviare la comunicazione nei casi di inconferenza e/o manifesta infondatezza della comunicazione.

Art. 17 (Annotazione sanzioni interdittive) 1. Il dirigente iscrive nel Casellario informatico le comunicazioni trasmesse dai soggetti competenti per legge relative alle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, lett. c), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altre sanzioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dall’art. 13, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 convertito in legge n. 215 il 17 dicembre 2021.

Art. 18 (Annotazione di misure cautelari reali o personali) 1. L’Autorità Giudiziaria comunica le misure cautelari reali o personali nell’ambito di procedimenti per l’accertamento di reati correlati allo svolgimento dell’attività di impresa e rientranti nell’elenco di cui, all’art. 94, co. 1 del Codice. 2. L’annotazione viene cancellata nel caso di annullamento della misura cautelare e laddove il soggetto interdetto sia cessato da qualsivoglia carica rilevante all’interno dell’operatore economico. TITOLO II Procedimento di annotazione dei provvedimenti sanzionatori dell’Autorità

Art. 19 (Annotazione dei provvedimenti sanzionatori per falsa dichiarazione o falsa documentazione) 1. La stazione appaltante o l’ente concedente comunica all’Autorità i casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, entro 30 giorni dall’accertamento del fatto. 2. Il dirigente avvia il procedimento secondo quanto disposto dal vigente regolamento sanzionatorio dell’Autorità.

Art. 20 (Conclusione del procedimento) 1. Il Consiglio, qualora all’esito del procedimento sanzionatorio ritenga che la documentazione e le dichiarazioni oggetto di comunicazione non siano state rese dall’operatore economico con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel Casellario informatico della notizia dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, così come comunicata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. 2. Qualora sia accertato il dolo e la colpa grave viene annotata nel Casellario informatico la sanzione interdittiva.

Art. 21 (Annotazione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle S.O.A.) 1. Il dirigente, all’esito del procedimento di cui all’articolo 20 del Regolamento sanzionatorio, nei confronti delle S.O.A. per le quali il Consiglio ha deliberato l’imputabilità per dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nell’”Elenco SOA autorizzate” del Casellario informatico, dando preventiva comunicazione alla S.O.A. interessata a mezzo P.E.C. del testo dell’annotazione e della data di pubblicazione. PARTE III PUBBLICITÀ DELLE ANNOTAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 (Durata della pubblicazione nel Casellario informatico delle annotazioni) 1. Le informazioni contenute nel Casellario informatico sono detenute stabilmente dall’Autorità. 2. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all’art. 8, comma 2, lett. a), c), d), f), g), j) e k) e comma 3, lett. d) è pari a tre anni dalla data di prima pubblicazione. 3. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all’art. 8, comma 2, lett. e), aventi carattere interdittivo, è pari al periodo di interdizione comminato con il provvedimento sanzionatorio, decorso il quale l’annotazione è cancellata. 4. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all’art. 8, comma 2, lett. l) è pari ad un anno, decorso il quale l’annotazione è cancellata. 5. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni prive di carattere interdittivo nel “Livello di libera consultazione” e nel “Livello di accesso riservato di sola consultazione” del Casellario informatico è pari a dieci anni dalla di prima pubblicazione. 6. L’operatore economico è escluso dalle procedure di gara o dall’accesso alla qualificazione se la scadenza del termine di presentazione delle offerte o l’istanza di qualificazione ricade nel periodo di efficacia dell’annotazione. 7. Le annotazioni che hanno efficacia interdittiva e che sono inserite nel “Livello di accesso riservato di sola consultazione” confluiscono al termine del periodo interdittivo, con procedura automatizzata, nel “Livello di accesso riservato all’ANAC del Casellario informatico”. 8. Il dirigente, su istanza motivata dell’operatore economico annotato nel “Livello di libera consultazione” e nel “Livello di accesso riservato di sola consultazione” del Casellario informatico, seguendo l’ordine cronologico di acquisizione delle istanze, può disporre il trasferimento dell’annotazione nel Livello di accesso riservato all’ANAC del Casellario informatico prima del decorso del termine interdittivo, qualora sia intervenuto un provvedimento di annullamento o di revoca della segnalazione o del provvedimento dell’Autorità ovvero a seguito della stipula di atti transattivi in caso di risoluzioni contrattuali. 9. Nel “Livello di accesso riservato di sola consultazione” viene comunque data evidenza del periodo interdittivo già comminato e trascorso al fine di garantire l’efficacia dell’annotazione allo spirare del periodo interdittivo medesimo, per le verifiche effettuate ex post dalle stazioni appaltanti o dall’ ente concedente in corso di gara.

Art. 23 (Intervento provvedimenti giurisdizionali) 1. Il dirigente, qualora il provvedimento di annotazione dell’Autorità sia sospeso in via cautelare dal giudice amministrativo, rimuove temporaneamente l’annotazione nel Livello di accesso riservato di sola consultazione e la iscrive nel Livello di accesso riservato all’ANAC del Casellario informatico, fino alla decisione di merito. 2. Qualora la misura cautelare del giudice amministrativo non sia confermata in sede di merito, il dirigente ripristina l’annotazione nel Livello di accesso riservato di sola consultazione del Casellario informatico nell’originaria formulazione e con la precisazione della durata interdittiva residua calcolata al netto del periodo di interdizione già scontato dall’operatore economico. È rimessa al dirigente la valutazione dei casi in cui il ripristino dell’annotazione risulti, tuttavia, contrario ai consolidati principi di proporzionalità e ragionevolezza tipici dell’azione amministrativa. 3. Qualora si formi il giudicato sulla sentenza che annulla la segnalazione o l’annotazione, il dirigente provvede d’ufficio alla cancellazione dell’annotazione anche dal Livello di accesso riservato all’ANAC.

Art. 24 (Abrogazioni e norme transitorie) 1. Il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019, modificato con decisione del Consiglio del 29.07.2020, è abrogato dal 1° luglio 2023. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti concernenti le procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 2. Le disposizioni dell’articolo 5 e delle Parti II e III del presente Regolamento si applicano fino a nuove indicazioni che saranno fornite all’esito della completa operatività delle disposizioni contenute nella delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, adottata ai sensi dell’articolo 24 del codice.

Art. 25 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità ed il relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1°luglio 2023. Il Presidente