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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
La Commissione Speciale del Consiglio di Stato, con il parere n. 1632 del 26/06/2018, si è pronunciata sul “Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell’art. 211 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 schema di regolamento sottoposto a parere modifica solo alcuni (articoli 3; 4; 6; 10; 13) dei 14 articoli del Regolamento del 5 ottobre 2016″.
La Commissione rileva che mancano altresì dati dai quali desumere il flusso delle richieste di parere, quali, solo a titolo di esempio, la tipologia dei richiedenti e dei pareri (id est, quanti vincolanti e quanti non vincolanti), l’esito degli stessi e il numero delle sanzioni applicate ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del Regolamento del 5 ottobre 2016.
La Commissione dà un giudizio di massima positivo alle modifiche introdotte al Regolamento del 5 ottobre 2016, perché volte a garantire una maggiore tempestività, adeguatezza e, conseguentemente, efficacia dei pareri resi.
In termini generali la Commissione suggerisce di coordinare l’istituto del precontenzioso con l’esercizio della legittimazione speciale introdotta dai commi 1-bis e 1-ter dello stesso articolo 211, alla luce di quanto già previsto nello schema di Regolamento attuativo della previsione di cui al comma 1 quater (articolo 13), che ha disposto la sospensione dei procedimenti di precontenzioso preordinati all’emissione di pareri non vincolanti a decorrere dalla notifica del ricorso (articolo 3) o dall’emanazione del parere motivato (articolo 6) per tutta la durata del procedimento. Invece, nel caso di precontenzioso preordinato all’emissione di un parere vincolante, è previsto che non si dia luogo alla proposizione del ricorso da parte dell’Anac o all’emissione del parere motivato che anticipa l’eventuale ricorso.
Documenti correlati: Consiglio di Stato, parere n. 1632 del 26/06/2018