Indirizzo

Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Revisione prezzi dal secondo anno contrattuale

Nel primo anno contrattuale devono applicarsi le condizioni che risultano dall’offerta presentata in gara, senza dare luogo a revisioni.

Consiglio di Stato, Sez. V, 02/12/2024, n. 9611

Si conferma l’orientamento della giurisprudenza amministrativa – secondo cui:   “La revisione dei prezzi intanto è concepibile in quanto si riferisca alle annualità di contratto successive alla prima; per quest’ultima deve infatti presumersi che i prezzi utilizzati per raggiungere l’equilibrio contrattuale siano quelli attuali e che dunque nessuna onerosità eccessiva per la parte privata possa configurarsi; pertanto, l’alterazione dell’equilibrio economico del contratto può configurarsi solo con il decorso del tempo e quindi a partire dalle annualità successive alla prima; ad opinare diversamente dovrebbe invece assumersi un contratto già oneroso al momento della sua sottoscrizione; ma di fronte a questa evenienza — in ipotesi configurabile laddove la stipula seguisse di molto tempo la conclusione della procedura di affidamento — il privato sarebbe tutelato dai limiti di validità della propria offerta e dalla conseguente facoltà di rifiuto a sottoscrivere il contratto” (Cons. Stato, II, 17 marzo 2021, n. 2298; nello stesso senso, V, 6 dicembre 2023, n.10567)” .