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ANAC – Parere di Precontenzioso n. 280 del 14 giugno 2022
l caso degli ospedali di Napoli
Il criterio del prezzo più basso può essere scelto dalla stazione appaltante solo per l’aggiudicazione di forniture o servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali e per i quali ci sia sul mercato una presenza diffusa di operatori in grado di offrirli alle stesse condizioni. Inoltre la scelta di tale criterio va comunque motivata in modo adeguato. Lo ricorda l’Anac nel parere di precontenzioso fornito con la delibera n. 280 del 14 giugno 2022 sulla procedura aperta per la fornitura biennale del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali dell’azienda ospedaliera dei Colli, che comprende gli ospedali Monaldi, Cotugno e Cto di Napoli.
I fatti
La stazione appaltante Azienda Ospedaliera dei Colli ha bandito la gara (importo base 2 milioni di euro) in vista dell’imminente scadenza dell’attuale contratto. La scelta del criterio del minor prezzo viene motivata con la tipologia delle prestazioni – secondo l’azienda standardizzate – e dalla necessità di velocizzare la procedura e scongiurare il rischio di generare vantaggi per l’operatore uscente. In più punti del capitolato di gara, tuttavia, viene chiesto ai concorrenti di presentare proposte documentate delle soluzioni tecniche che intendono adottare, il che, secondo Anac, lascia intendere che vi sia spazio per proporre soluzioni tecniche differenziate e che per la stazione appaltante non siano indifferenti le tipologie di soluzioni tecniche proposte. Inoltre, la società che presentato l’istanza all’Anac ritiene che si tratti di un servizio ad alta intensità di manodopera, per il quale il codice appalti impone di usare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non quello del prezzo più basso. Per la stazione appaltante invece il costo della manodopera sarebbe inferiore al 50 per cento dell’importo dell’affidamento.
Cosa dice la legge
Per il codice appalti può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi o le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera. Le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.
I rilievi Anac
Già nella delibera n. 683 del 29 luglio 2020 l’Anac ha escluso che l’affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, come il servizio in questione (conferimento e smaltimento rifiuti), possa avvenire mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. In ogni caso, anche se non si annovera il servizio in questione tra quelli ad alta intensità di manodopera, la procedura sarebbe in ogni caso inficiata dalla mancanza di adeguata motivazione sulla scelta del criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
Conclusioni
Nel caso dell’azienda ospedaliera napoletana il criterio di aggiudicazione del minor prezzo non è conforme al codice appalti perché il fatto che, nel capitolato di gara, venga richiesto di proporre soluzioni tecniche a integrazione di quanto contenuto nel capitolato d’appalto lascia supporre che vi siano margini di discrezionalità per i concorrenti e che quindi il servizio non abbia caratteristiche propriamente standardizzate. Inoltre, a differenza di quanto richiede la legge, negli atti di gara non viene espressamente e adeguatamente motivata la scelta del criterio del minor prezzo.