Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2022 n. 7145.
Chiarimenti in sede di gara: per quanto non vincolanti orientano i concorrenti e non possono essere considerati tamquam non essent.
Con la sentenza n. 7145 del 16 agosto 2022, il Consiglio di Stato si è espresso in merito al tema della vincolatività dei chiarimenti resi in sede di gara.
Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, “ai fini dell’interpretazione delle clausole di una lex specialis trovano applicazione le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico ex artt. 1362 e 1363 c.c. […]: conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e della loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al privato”.
Il Consiglio di Stato ha altresì ritenuto di assoluta rilevanza il chiarimento reso dalla S.A. e contestato dall’appellante, sulla base del fatto che “i chiarimenti in ordine alla valenza delle clausole della legge di gara fornite dalla stazione appaltante anteriormente alla presentazione delle offerte “non costituiscono un’indebita, e perciò illegittima, modifica delle regole di gara, ma una sorta di interpretazione autentica, con cui l’amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis” (Cons. Stato, V, 2 marzo 2022, n. 1486; III, 22 gennaio 2014, n. 290; IV, 21 gennaio 2013, n. 341), sicchè esse, per quanto non vincolanti, orientano i comportamenti degli interessati e non possono essere considerate tamquam non essent”.