Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
fonte: Italia Oggi – pag. 28
Se il mancato o tardivo pagamento delle imposte è imputabile all’esistenza di crediti incagliati, vantati nei confronti di amministrazioni pubbliche, l’inadempimento del contribuente non deve essere sanzionato. Il ritardo nei pagamenti della p.a., infatti, si qualifica come una causa di forza maggiore, non punibile ai sensi dell’ articolo 6, comma 5, del dlgs 472/97. È quanto si legge nella sentenza n. 2021/16/17 della Ctp di Roma.
L’articolo completo su Italia Oggi del 13 febbraio 2017