Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
fonte: Il Sole 24 Ore – pag. 17
di Nicola Forte
L’Iva relativa alle operazioni soggette a split payment è esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi (articolo 3, comma 1, Dm 23 gennaio 2015). Il debito verso l’Erario sorge quando la Pa, la società partecipata o quotata effettua il pagamento al fornitore trattenendo l’imposta sul valore aggiunto per versarla nelle casse pubbliche.
In alternativa, il soggetto destinatario della prestazione può anticipare l’esigibilità dell’Iva «al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima» (articolo 3, comma 2 del Dm). In questo caso le disposizioni di attuazione non prevedono espressamente alcuna modalità di esercizio dell’opzione. La scelta dovrebbe essere dunque effettuata tramite comportamento concludente.
L’articolo completo su Il Sole 24 Ore del 17 luglio 2017