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Subappalto, come va calcolata la quota del 30% in base all’importo complessivo del contratto

L’art. 105, comma 2, stabilisce che l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Il Tar Lombardia, sez. I, con la sentenza n. 28 del 05 gennaio 2018 ribadisce il principio secondo cui, in ossequio ai principi di certezza del diritto e di parità di trattamento tra i concorrenti, l’espressione “importo complessivo del contratto di lavori” riferita all’importo a base di gara.

In altri termini, posto che l’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce un limite quantitativo alla possibilità di ricorrere al subappalto di lavori (oltre che di servizi e forniture), tale limite deve essere lo stesso per tutti gli operatori del mercato e deve essere conosciuto da tutti fin dalla fase iniziale della gara.

Documenti correlati: Sentenza Tar Milano, sez. I, n. 28 del 05 gennaio 2018