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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il Tar Lazio – Roma, sez. III bis, con la sentenza n. 11031 del 6 novembre 2017, interviene sul tema del soccorso istruttorio per il tardivo versamento del contributo Anac, ai sensi dell’articolo 83 del Codice dei contratti.
L’art. 1, comma 67, l. 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui è condizione di ammissibilità dell’offerta l’obbligo di versamento del contributo Anac, non esclude l’interpretazione, alla luce anche della sentenza della CGUE 2 giugno 2016, C-27/15, che il versamento condizioni bensì l’offerta ma che lo stesso possa essere anche tardivo, qualora il requisito sostanziale della registrazione ai servizi informatici dell’Anac (AVCPass), per il successivo rilascio del PASSOE (pacificamente producibile anche in corso di gara), sia tempestivo rispetto ai termini di gara e la lex specialis non prescriva anch’essa il versamento a pena di esclusione.
Nella sentenza si evidenzia che, nel rapporto sempre esistente in materia di contratti pubblici fra principio di massima partecipazione e di par condicio, è ormai il primo a essere considerato prevalente, alla luce del disposto dell’art. 83 D.Lgs. n.50/2016 che consente sia sanata la mancanza essenziale di elementi formali – rectius: la mancanza di elementi essenziali -, purchè non riguardino le offerte tecnica ed economica, ovvero non consentano l’individuazione del contenuto dell’offerta o del soggetto proponente, e ciò mediante apposita richiesta della stazione appaltante entro un termine perentorio, scaduto invano il quale l’offerta va esclusa.
Secondo il Tar, per la legittima ammissione alla gara, il PassOE può essere prodotto pure in seguito (in particolare, in esito alla procedura del soccorso istruttorio), purchè il prerequisito fondamentale (cioè la registrazione presso i servizi informatici dell’Anac, AVCpass) sia stato perfezionato. In caso contrario, ossia di registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara, non si ravvisano margini per procedere al soccorso istruttorio, perché non si tratta più di rendere ex novo, ovvero di integrare o regolarizzare ex post, una dichiarazione, ma, viceversa, di adempiere tardivamente ad un obbligo di legge. (cfr. Tar Palermo, 15 gennaio 2016, n. 150.);
Inoltre, a seguito dell’accesso al sistema con le credenziali ricevute dall’Autorità, l’operatore economico deve inserire, volta per volta, il Codice identificativo della gara (il C.I.G.) cui intende partecipare per poter generare il relativo PassOE, strumento necessario alle stazioni appaltanti per procedere alla verifica, tramite interfaccia web, dei menzionati requisiti e, dunque, deve essere incluso nella documentazione amministrativa prodotta dal concorrente in uno con la domanda di partecipazione. Dunque, mentre la registrazione ai servizi informatici dell’Anac è un atto unico, la generazione del PassOE deve essere ripetuta per ogni gara.
Documenti correlati: Tar Lazio, sez. III bis, 6 novembre 2017, n. 11031