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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Non è possibile, secondo il Tar Puglia, l’utilizzo del soccorso istruttorio in caso di omesso o ritardato pagamento del contributo ANAC. Nel caso di specie, tale obbligo era stato chiaramente espresso nella documentazione di gara e, non essendo stato rispettato, la stazione appaltante ha optato per l’esclusione del concorrente per carenza di una condizione di ammissibilità dell’offerta.
Nella sentenza n. 1065 del 10 luglio 2018, si rileva che l’obbligo di versamento del contributo ANAC è legislativamente qualificato come “condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche” (art. 1, comma 67 della legge 266/2005): una disposizione che, sul piano interpretativo, l’ANAC ha inteso nel senso che i concorrenti “sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005” (art. 3, comma 2 della deliberazione ANAC del 21 dicembre 2016, n. 1337).
Coerentemente con tale impostazione ermeneutica, la giurisprudenza ha statuito che in caso di omesso pagamento debba trovare applicazione il principio secondo cui tale omissione non possa essere “sanata dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte poiché, come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una “condizione di ammissibilità dell’offerta” e la sanzione dell’esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2018, n. 1572).
Il che è quanto si è registrato nella fattispecie di causa, nella quale è emersa la circostanza – incontestata tra le parti ai sensi dell’art. 64, comma 2 del codice del processo amministrativo – che l’omesso versamento ha costituito non una dimenticanza, bensì una scelta consapevole di due concorrenti, come conferma, a fortiori, l’espressa opposizione delle ditte escluse nel corso della seduta di gara del 5 maggio 2017, le quali hanno sostenuto che sarebbero state esenti dall’obbligo di corresponsione che era stato nei loro confronti appena sanzionato dalla commissione giudicatrice.
Documenti correlati: Sentenza Tar Puglia, 10 luglio 2018, n. 1065