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Tar Venezia: le modifiche al bando di gara devono essere pubblicate in Gazzetta

La Pubblica Amministrazione che modifica o integra la lex specialis di gara deve assicurare identiche garanzie di pubblicità dovute per il bando di gara. E in caso di modifiche sostanziali della lex specialis, è obbligatoria la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.

Lo stabilisce il Tar Veneto, sez. I, con la sentenza n. 940 del 12 ottobre 2018 nel caso di una stazione appaltante che nel bando di gara aveva inserito un requisito di capitale sociale minimo, successivamente eliminato prima del termine di scadenza delle offerte. La modifica era stata pubblicata sul sito internet della stazione appaltante, ma senza darne evidenza sulla Gazzetta Ufficiale, dove il bando era stato pubblicato in origine.

L’aggiudicazione è stata quindi impugnata da un’impresa che, dopo aver preso visione del bando iniziale, non aveva partecipato alla gara, in quanto non in possesso del requisito che è stato successivamente soppresso.

Nella sentenza si richiama che «la modifica della lex specialis è stata pubblicata non con le stesse modalità usate per il bando/disciplinare di gara, ma solo mediante avviso pubblicato nel sito internet del Comune (…) e senza nessuna riapertura, né proroga, dei termini di presentazione delle offerte;

l’ora visto modus operandi della P.A. ha integrato una palese violazione del divieto di modificare o integrare la lex specialis di gara, se non attraverso atti che abbiano goduto delle identiche garanzie di pubblicità dovute per il bando di gara (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4916/2016, cit.; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, n. 528/2006, cit.), nonché della regola che impone, nelle ipotesi (come quella ora in esame) di modifiche sostanziali della lex specialis, la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 1° agosto 2017, n. 1351; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 1445/2017, cit.; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, n. 248/2015, cit.)…».

Documenti correlati: Tar Veneto, sez. I, sentenza n. 940 del 12 ottobre 2018