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Tetto 30% offerta economica: dubbi dell’Antitrust

a cura dell’avvocato Lucio Lacerenza.

Nell’ambito dei poteri di segnalazione a Parlamento e Governo, l’Antitrust ha formulato alcune osservazioni sulla recente modifica introdotta dal c.d. “correttivo appalti” (d.lgs. 56/2017) in materia di offerte economiche negli appalti (segnalazione del 18 agosto 2017).

L’art. 95 co. 10-bis, infatti, dopo aver previsto che le stazioni appaltanti debbano valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta ed individuare criteri per garantire un confronto concorrenziale tra le imprese basato su profili tecnici, specifica che “la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.

Il tetto del 30% dell’offerta economica, a parere dell’Antistrust, suscita riserve sotto diversi profili.

Primo. La soglia non avrebbe nessun fondamento normativo, tanto nazionale quanto comunitario. Circostanza questa che, a sommesso parere, sarebbe decisiva per minare alla radice la disposizione che, di fatto, introduce un eccesso di normazione rispetto al quadro europeo (c.d. “gold plating”).

Secondo. L’Autorità rileva che l’ANAC, cui è demandato il compito di regolazione del mercato degli appalti, abbia evidenziato come la ponderazione dei punteggi costituenti l’offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbe essere rimessa alla stazione appaltante, unico soggetto che, in ragione dello specifico interesse che intende conseguire con l’appalto, possa “valutare adeguatamente la rilevanza del peso dell’offerta economica rispetto a quella tecnica”. A conforto di tale principio l’Antitrust richiama la giurisprudenza nazionale secondo la quale occorre lasciare spazio alla discrezionalità della pubblica amministrazione, da esplicarsi alla luce degli interessi concreti da perseguire, nel determinare i valori ponderali da attribuire agli elementi tecnici ed economici dell’offerta (Consiglio di Stato, sentenza 26 novembre 2011 n. 581).

Terzo. Il tetto del 30%, a parere dell’Autorità, limiterebbe “eccessivamente e ingiustificatamente la valorizzazione dell’offerta economica, in particolare in quei mercati dove le forniture possono presentare un elevato grado di omogeneità”, e per converso amplierebbe l’ambito di discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche, laddove peraltro “si annida la possibilità di corruzione”.

Quarto (ma a sommesso parere dello scrivente). Il tetto del 30% mal si concilia con le ristrettezze di bilancio delle stazioni appaltanti che “sono costrette” ad approvvigionarsi sotto la spada di Damocle dei tagli alla spesa pubblica.

In definitiva, un’altra bella tegola sul nuovo codice degli appalti.

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