Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. I, con la sentenza n. 1096 del 17 maggio 2018 ha ribadito il principio secondo cui quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, è sufficiente ad evitare l’esclusione del concorrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare, ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni.
Nella caso in specie, è incontroverso che uno dei tre subappaltatori indicati dalla ricorrente era qualificato e, pertanto, è stata ritenuta illegittima l’esclusione per mancata sostituzione dei subappaltatori non qualificati.
Documento correlato: T.A.R. Palermo, sez. I, sentenza n. 1096 del 17 maggio 2018